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Come è noto con le LL.RR. in oggetto sono stati stabiliti benefici economici in favore di nefropatici, talassemici ed affetti da altre malattie del sangue.
Per la corretta gestione del fondo che la Regione assegna per l’esecutività della normativa in questione, è opportuno fornire i chiarimenti di seguito esposti:
- Decorrenza del beneficio da erogare al momento della prima concessione: questa diventa esecutiva dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Per i
nefropatici non vi sono dubbi interpretativi come si evince dalla lettura dell’art. 2 della L.R. n. 46/80.
Per i talassemici e affetti da altre malattie del sangue può avere indotto a qualche confusione la formulazione non sufficientemente esplicativa dell’art. 2 della L.R. 26/89 di modifica
della L.R. 22/82. L’interpretazione di detto articolo si chiarisce con la lettura del 2° comma dell’art. 3 della L.R. 22/82, non modificato né abrogato con la L.R. 26/89. Ne consegue che
anche per i beneficiari di queste leggi la decorrenza corretta è dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
- Contributo forfettizzato a titolo di rimborso spese: si sottolinea che è provvidenza dovuta esclusivamente a cittadini che si sottopongono ad emotrasfusioni o a dialisi con
frequenza continuativa e sistematica. Pertanto, da detto beneficio, sono esclusi tutti coloro che eseguono terapie di altra natura o che si sottopongono a controlli.
- Patologie escluse dai benefici : non possono usufruire dei benefici di cui alle leggi in questione i portatori sani di anemia mediterranea ( Beta talassemia minor nella forma
asintomatica). Inoltre sono esclusi tutti gli affetti da altre patologie, anche a decorso maligno, che non siano tassativamente riportabili a quelle indicate nell’art. 1 della L.R. 26/89.
Anche per quanto riguarda le nefropatie vanno considerate solo quelle indicate nell’art.1 L.R. 46/80 come modificato dall’art. unico della L.R. 30/81.
Per un corretto uso degli interventi di cui alle citate leggi si rimanda all’allegata informativa contenente elenco delle patologie suscettibili del diritto ai benefici di cui trattasi.
- Iscritti all’AIRE: pervengono da molti comuni quesiti sulla possibilità che cittadini residenti all’estero, iscritti all’AIRE, possano beneficiare delle predette leggi. E’ da escludersi una
tale previsione in quanto la normativa pone tra i requisiti per l’accesso alle provvidenze la condizione di residenza nella Regione Basilicata.